Le regole della comunicazione sanitaria, Regione per Regione.
La pubblicità sanitaria ha una base nazionale, ma autorizzazioni, SCIA, comunicazioni e controlli cambiano da Regione a Regione, e ogni Ordine provinciale può avere un proprio regolamento. Qui trovi la scheda della tua Regione e la checklist dei documenti.
Richiedi Analisi StrategicaValutazione conforme alla normativa vigente sulla comunicazione sanitariaNord
Tre livelli di regole, da rispettare insieme
Nazionale
Leggi su pubblicità sanitaria, codici deontologici, privacy e tutela del consumatore. Valgono ovunque.
Regionale
Autorizzazione, SCIA o comunicazione dello studio; requisiti; enti che rilasciano e controllano (Regione, Comune, ASL/ATS/ASP).
Ordine provinciale
Verifica la conformità deontologica dei messaggi; alcuni Ordini hanno regolamenti e procedure di comunicazione propri.
Le norme che valgono in tutte le Regioni
D.Lgs. 502/1992, art. 8-ter
Autorizzazione all’esercizio per gli studi medici, odontoiatrici e delle altre professioni sanitarie attrezzati per chirurgia ambulatoriale o procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o rischio. Le Regioni ne disciplinano le procedure.
L. 175/1992 (e modifiche)
Legge storica sulla pubblicità sanitaria: introduce l’obbligo di indicare il direttore sanitario nella pubblicità delle strutture e le sanzioni per gli annunci non veritieri.
D.L. 223/2006, conv. L. 248/2006, art. 2 (“Bersani”)
Liberalizza la pubblicità informativa dei professionisti: titoli, specializzazioni, caratteristiche del servizio, prezzi e costi complessivi delle prestazioni, purché trasparente e veritiera. La verifica spetta agli Ordini.
L. 145/2018, art. 1, commi 525 e 536
Le comunicazioni informative di strutture sanitarie private e iscritti agli Albi possono contenere solo informazioni funzionali a garantire la sicurezza dei trattamenti, escluso qualsiasi elemento promozionale o suggestivo. Obbligo di direttore sanitario iscritto all’Ordine territoriale; segnalazioni degli Ordini e sanzioni (anche AGCOM).
L. 124/2017, commi 153-156
Le società che erogano prestazioni odontoiatriche devono avere un direttore sanitario iscritto all’Albo degli odontoiatri.
Codice di Deontologia Medica FNOMCeO, artt. 55-57
Informazione sanitaria accessibile, trasparente, rigorosa e prudente; pubblicità veritiera, corretta, mai equivoca, ingannevole o denigratoria. L’Ordine territoriale ne verifica la conformità.
D.Lgs. 145/2007 e Codice del Consumo
Divieto di pubblicità ingannevole e comparativa illecita, con competenza dell’AGCM.
GDPR (Reg. UE 2016/679) e Linee guida del Garante
Dati sanitari come categoria particolare: informativa, basi giuridiche, foto e casi clinici solo con consenso o anonimizzati, risposte alle recensioni senza dati del paziente, cookie conformi.
L. 24/2017 (“Gelli-Bianco”)
Obbligo di copertura assicurativa per la responsabilità professionale: da verificare prima di avviare qualsiasi attività di comunicazione.
Per odontoiatri valgono il Codice FNOMCeO e le indicazioni della CAO; per fisioterapisti, osteopati, psicologi, infermieri, ostetriche, biologi nutrizionisti, dietisti, logopedisti e le altre professioni sanitarie si applicano i codici deontologici dei rispettivi Ordini (FNOFI, FNO TSRM e PSTRP, CNOP, FNOPI, FNOPO, FNOB), che contengono regole proprie sulla pubblicità.
I documenti da avere prima di comunicare
Validi in tutta Italia. Ogni scheda regionale aggiunge i documenti specifici della Regione.
- Iscrizione all’AlboObbligatorioOrdine provinciale e numero di iscrizione di ogni professionista citato: vanno riportati su sito, social e scheda Google.
- Titoli e specializzazioni documentabiliObbligatorioDiplomi di specializzazione, master e qualifiche: si comunica solo ciò che si può dimostrare, con la dicitura esatta.
- Titolo abilitativo dello studioObbligatorioAutorizzazione all’esercizio, SCIA o comunicazione di svolgimento attività (secondo la Regione): estremi e tipologia devono coincidere con ciò che si pubblica.
- Nomina del direttore sanitarioSe applicabileObbligatoria per strutture e società (anche odontoiatriche): nome, titoli e iscrizione all’Ordine territoriale vanno indicati nella comunicazione.
- Dati identificativi dell’attivitàObbligatorioDenominazione o ragione sociale, sede, Partita IVA, PEC: sul sito, nel piè di pagina di ogni pagina.
- Informativa privacy e cookie policyObbligatorioInformativa ex art. 13 GDPR per moduli e prenotazioni, banner e cookie conformi alle Linee guida del Garante.
- Regolamento dell’Ordine sull’informazione sanitariaConsigliatoMolti Ordini provinciali hanno un proprio regolamento o proprie linee guida: va letto prima di pubblicare. Alcuni chiedono di comunicare l’indirizzo del sito o dei profili.
- Comunicazione all’Ordine (se prevista)Se applicabileQuando il regolamento locale lo prevede: comunicazione preventiva, anche via PEC, di sito, profili social o messaggi pubblicitari.
- Consensi scritti dei pazientiSe applicabilePer qualsiasi foto, video o caso clinico non anonimizzato. In assenza di consenso: nessun contenuto riconducibile al paziente.
- Prezzi e costi complessivi (se pubblicati)Se applicabileAmmessi in forma informativa e completa; vietati sconti, offerte a tempo e pacchetti promozionali.
- Accreditamento SSR (solo se esistente)Se applicabileIndicare ‘convenzionato’ o ‘accreditato’ solo con provvedimento di accreditamento e accordo contrattuale in essere.
- Polizza RC professionaleObbligatorioObbligatoria per legge: non si pubblica, ma è un requisito di base dell’attività.
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Nell’Analisi Strategica verifichiamo titolo abilitativo, regole regionali e regolamento del tuo Ordine prima di toccare la comunicazione.
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